Descrizione
S’informa che l’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 individua i limiti di esercizio degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che vanno dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno per non più di 14 ore giornaliere. Questo per la nostra fascia climatica “E” e per condizioni meteo-climatiche stagionali ordinarie.
La medesima normativa prevede però eccezioni in caso di peggioramento delle condizioni climatiche nel periodo in cui non è consentita l’accensione degli impianti, infatti l’art. 4, c. 3, del DPR 74/2013 prevede: “Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.”
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, c. 5, del DPR 74/2013, la limitazione di accensione non si applica:
– agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
– agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
Pertanto, nel caso di peggioramento della situazione climatica, come sta avvenendo in questi giorni, i gestori degli impianti di riscaldamento, condominiali e non, potranno autonomamente, senza necessità di specifiche ordinanze comunali, provvedere a riaccenderli per una durata giornaliera massima fino a 7 ore.
Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2024, 09:35